E’ stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, contenente le
seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA
È confermato che a seguito della modifica della Finanziaria 2015, l’aumento dell’aliquota IVA ridotta
del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà all’11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020.
Anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal
2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.
L’intervento legislativo “completa” quanto contenuto nell’ambito del c.d. “Decreto collegato alla
Finanziaria 2018”, e pertanto nel 2018 “non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA”.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:
• la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica
nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).
Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi
riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:
− impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili; 50%
− schermature solari. 50%
ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.
In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine
di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria
(PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.
Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su
parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta
per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella
maggior misura del 70% – 75%;
• la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:
− acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
− acquisto e posa in opera di schermature solari;
− acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della
detrazione pari a € 30.000;
− sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE
n. 811/2013.
La detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di
prodotto.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l’efficienza
risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII
della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:
COMMENTI
LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2018
− sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro;
− acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter all’art. 14 in esame è altresì prevista l’emanazione
di nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per
singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell’ENEA.
Cessione del credito
Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione,
per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi
agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d.
“soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.
Successivamente:
• la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la
possibilità di cessione del credito anche da parte dei “soggetti capienti”, con riferimento agli
interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017,
consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% – 75%, ai sensi dell’art.
14, comma 2-quater, DL n. 63/2013;
• con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione
spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:
− fino al 31.12.2021;
− anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a
decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% – 75%;
− oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore
di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.
Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” che
dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica.
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS
È confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della
detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:
• nella misura del 50% (anziché del 36%);
• su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).
• posseduti e assegnati in godimento ai soci.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei
soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella
categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero
del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario
che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.
Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile
(massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori
di recupero del patrimonio edilizio.
È previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno
trasmesse all’ENEA.
NUOVO “BONUS VERDE”
È confermata l’introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su
una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario /
detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze
o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La nuova detrazione:
• spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino
ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
• spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi agevolati;
• è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire
la tracciabilità delle operazioni;
• va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.
VALORE BENI SIGNIFICATIVI
In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, comma 1, lett. b),
Legge n. 488/99 ai sensi della quale:
• agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1
dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente
destinazione abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;
• nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:
− siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99;
− il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della
prestazione;
l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra
il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.
In base alla nuova disposizione:
• l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture
effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base
all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel
citato decreto ministeriale”;
• “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo
contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che
concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della
manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere
inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.
È inoltre disposto che:
• la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce l’oggetto della
prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito dell’intervento”;
• sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
• non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.
PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”
È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il
31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata i veicoli concessi in uso
promiscuo ai dipendenti) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di
uso pubblico. Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli
richiamati dal comma 1 del citato art. 164.
PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”
È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi
finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella
A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia
accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione), di incrementare il costo del 150%.
Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di
cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.
Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i
beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere /
perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
• possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di
dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si
verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di
realizzo, l’impresa:
• sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche /
analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
• attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito
dell’interconnessione.
Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione
dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio
continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo
investimento.
NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA
In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che
acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.
Il nuovo credito d’imposta:
• è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
• non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex
artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a €
250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
• è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.
“BONUS 80 EURO”
Il c.d. “Bonus 80 Euro” è rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito
complessivo, come di seguito.
Reddito complessivo Credito spettante
Non superiore a € 24.600 € 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600 € 960 X 26.600 – reddito complessivo
2.000
Superiore a € 26.600 0
REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI
In sede di approvazione è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente
a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre
dall’1.1.2019.
• società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro
dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.
Inoltre, a decorrere dall’1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive
dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo
istituito presso l’INPS.
Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al
collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI
È confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi
ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche,
non concorrono alla formazione del reddito.
RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI
In sede di approvazione è riproposto anche per il 2018 il contributo:
• pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500;
• per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei
musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e
II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di
formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI
È confermata l’introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, che riconosce la
detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di
eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.
La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.
ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015,
dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti /
stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture
elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di
intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche
emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a
disposizione direttamente dal cedente / prestatore.
Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della
fattura.
Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.
Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:
• cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
• prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di
un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con
indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti …
che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e
forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia
l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si
intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l’acquirente / committente può
regolarizzare la violazione inviando l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle
fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti /
identificati in Italia, anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.
Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato l’invio dello spesometro.
Operazioni da / verso soggetti non stabiliti in Italia
Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti /
stabiliti / identificati in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di
beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, ad
eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura
elettronica.
In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione
di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla
scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è
applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Obblighi di conservazione
Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono
soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite
il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate
la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.
Cessioni di benzina / gasolio
Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.7.2018 è previsto
l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motori.
È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e
dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini
graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il
grado di automazione dei distributori di carburante.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le
retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro
instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto
pagamento della retribuzione.
A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro /
committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un
c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il
delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale,
del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.
Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:
• instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
• rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi
familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale.
ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la
soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di
carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono
essere documentati da fattura elettronica.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del
comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo
/ detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati
tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere
dall’1.7.2018.
A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere
dall’1.7.2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in
esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo
d’imposta successivo quello di maturazione.
ERRATA APPLICAZIONE IVA
In sede di approvazione, a seguito dell’integrazione dell’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è
previsto che in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva,
erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo
all’acquirente / committente, è applicabile la sanzione da € 250 a € 10.000. La restituzione
dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.
PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
È confermata la modifica dell’art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale
dall’1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima
di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000)
devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta
inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente
pari almeno a € 5.000.
In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi
(in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.
SOSPENSIONE MOD. F24
È confermato, con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, DL n. 223/2006, che l’Agenzia delle
Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni
che presentano profili di rischio. È inoltre previsto che:
• se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione
del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati
effettuati alla data della loro effettuazione;
• diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non
effettuati.
Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo
esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:
• l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
• la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto
anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
• i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della
nuova disposizione.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n.
282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e
associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.
DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
Come noto, il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, ha rivisto le condizioni per poter fruire della
detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari “fuori sede”.
La Finanziaria 2018, confermando nella sostanza le modifiche apportate dal “Collegato alla
Finanziaria 2018” e ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione
dell’Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e il 2018, prevede che la
detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:
• iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100
km dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
• residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una
Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza;
a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o
in Province diverse.
ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO
È confermata, con l’aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell’art. 15, TUIR,
l’introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei
soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale /
regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.
Con l’aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell’art. 51, TUIR è previsto che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le
spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]”.
(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER
È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione
c.d. “Sabatini–ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a
parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in
leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Di conseguenza il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla data dell’avvenuto
esaurimento delle risorse disponibili”.
Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole /
medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi
come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà
aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento /
pesatura dei rifiuti.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
In sede di approvazione, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di
lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi,
l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi /
contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.
Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione,
a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.
L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:
• non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018,
l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
• non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro
(i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).
Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato
è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro
datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non
rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
L’esonero si applica:
• per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base
annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato
in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della
prosecuzione;
• anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in
contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data
della conversione.
È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei
premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del
titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:
• attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art.
1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di
alternanza all’interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore
previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008,
ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei
percorsi universitari;
• un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato
in alta formazione.
L’esonero in esame:
• non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di apprendistato;
• non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.
CANONE RAI 2018
In sede di approvazione è estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per
uso privato.
ANTIRICICLAGGIO
Ricordiamo che la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ha previsto un limite massimo
per l’utilizzo del contante nella misura di 3.000 euro.
Sono poi stati stabiliti i nuovi limiti sui prelievi in contanti dal conto corrente. La norma
prevede che le soglie oltre le quali scattano i controlli sono:
– Prelievi conto corrente superiori a 1.000 euro al giorno;
– Prelievi conto corrente oltre 5.000 euro al mese.