08.10.2015
OGGETTO: NOVITA’ CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ( ORDINARIA E PER EVENTI ATMOSFERICI ) – JOBS ACT e DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE N. 148/2015.
Il decreto Legislativo n. 148 / 2015 apporta delle novità in materia di ammortizzatori sociali con effetto a partire dal 24 settembre 2015.
Le novità principali e sostanziali sono :
- REQUISITI LAVORATORI BENEFICIARI:
per l’integrazione il lavoratore deve aver svolto almeno 90 giorni di lavoro effettivo al momento della domanda.
- DURATA :
a partire dal 24.09.2015 il trattamento di CIG ORDINARIA ( e STRAORDINARIA ) non può superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile ( per le imprese operanti nel settore edilizio industriali e artigiane e nel settore dell’escavazione e materiali lapidei la durata massima è di 30 mesi in un quinquennio mobile )
- PAGAMENTO:
- Il pagamento delle ore di cig è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga ( salva la possibilità di richiedere il pagamento diretto all’Inps … punto questo ancora da chiarire )
- l’impresa recupera il trattamento anticipato mediante rimborso dall’Inps ovvero con conguaglio sui contributi da versare mensilmente
- Per questo punto l’Inps deve chiarire se per procedere al pagamento al dipendente si deve attendere l’autorizzazione oppure si deve procedere anche senza autorizzazione ? !
- INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE
Rimane confermato come per il passato, che il datore di lavoro prima dell’inizio del periodo di cassa integrazione DEVE inviare e quindi attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale alle rappresentanze sindacali aziendali (ove presenti) o in mancanza alle associazioni sindacali territorialmente più rappresentative
10 gg prima dell’inizio della sospensione, nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti
25 gg prima dell’inizio della sospensione, nel caso di aziende con più di 50 dipendenti
- TEMPISTICHE DI INVIO ALL’INPS:
sono state modificate le tempistiche di comunicazione all’Inps come segue:
- Il termine di presentazione della domanda di cassa all’Inps è di 15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ( prima del 24.09.2015 era entro il 25 del mese successivo a quello in cui era intervenuta la cassa )
- Il termine di 15 dalla data di inizio della sospensione vale anche per le cig per eventi atmosferici ( pioggia, neve, ecc.. ) per imprese edili e cave.